Diritti degli stomizzati

Carta internazionale dei diritti dello stomizzato

Prima stesura: Bay Front Medical Centre Ostomy Fair – Florida – 1976 
Ultima revisione: Seminario European Ostomy Association – Frankfurt – 03/05/2003 
Essa recita che ogni portatore di stomia ha il diritto di:

  • art.1.  Ricevere preoperatoriamente informazioni circa i benefici derivanti all’intervento chirurgico, nonché notizie adeguate sulla possibilità di vivere con una stomia. Questo primo articolo, in parole semplici, riprende ciò che la legge definisce “consenso informato”. E’ evidente, oltretutto, come sia definito importante il colloquio tra paziente ed operatori sanitari, affinché si stabilisca un rapporto di reciproca stima, base fondamentale per il futuro dello stomizzato.
  • art.2.  Avere una stomia ben confezionata e situata in una posizione appropriata in modo che possa essere adeguatamente gestita. In questo punto si definisce quanto sia importante l’esperienza professionale di chirurghi e stomaterapisti che cooperano per il bene del paziente. Si pone l’accento sia sulla tecnica chirurgica sia sull’approccio stomaterapico del disegno preoperatorio.
  • art.3.  Avere il supporto di esperti professionisti medici e stomaterapisti nel periodo pre- e post-operatorio sia in ospedale che nella comunità di appartenenza. Non solo qui si ribadisce il fondamento che gli operatori sanitari, che assistono il portatore di stomia, siano competenti in materia, ma anche che tale competenza è da ricercarsi sia all’interno degli ospedali che presso le strutture sanitarie esterne.
  • art.4.  Ricevere una informazione completa ed imparziale sui prodotti per stomia disponibili nel proprio paese. In questo articolo è resa fondamentale l’imparzialità degli operatori sanitari che devono fornire indicazioni sui presidi, liberi da eventuali effetti di opportunità.
  • art.5.  Avere l’opportunità di scegliere il prodotto maggiormente soddisfacente fra quelli disponibili, senza pregiudizi o costrizioni di sorta. Garantire al portatore di stomia la libera scelta dei presidi fra quelli ritenuti idonei.
  • art.6.  Avere informazioni sulla propria associazione nazionale degli stomizzati e sui servizi ed aiuti che possono essere forniti.
  • art.7.  Aiutare ed informare le famiglie, gli amici e le persone di supporto per migliorare la qualità di vita degli stomizzati. In riferimento alla discussione sul segreto professionale, è obbligo degli operatori sanitari, che sanno quanto sia importante per lo stomizzato il supporto famigliare, chiedere al paziente il consenso alla partecipazione attiva dei famigliari e, in caso di diniego, spiegare e far capire che la famiglia è il pilastro sul quale lo stomizzato può ricostruire il proprio futuro.

 

Assistenza agli Stomizzati

La legge n.833 del 1978 ha spostato la responsabilità dell’assistenza sanitaria dallo Stato (Art.32 della Costituzione Italiana) alle Regioni, con attuazione della stessa da parte delle Aziende Sanitarie, ponendo l’accento non solo più su diagnosi e cura, bensì anche su prevenzione e riabilitazione; la legge n.421 del 1999 incrementa l’autonomia delle Aziende Sanitarie e, per quanto concerne il recupero funzionale, definisce che tali prestazioni sono erogate dalle ASL oppure, in caso di assenza dei servizi idonei, medianti convenzioni con terzi soggetti. In ogni caso è chiaro che la riabilitazione è parte integrante dell’assistenza sanitaria dei cittadini italiani. L’assistenza agli stomizzati è deputata, dove presenti, ai centri di riabilitazione nei quali operano medici specializzati nel settore e infermieri stomaterapisti.

Erogazione dei Presidi

I dispositivi medici per incontinenti e stomizzati sono inseriti sia nel Nomenclatore Tariffario (il documento emanato e periodicamente aggiornato dal Ministero della Salute che stabilisce la tipologia e le modalità di fornitura di protesi ed ausili a carico del Servizio Sanitario Nazionale) sia nei nuovi LEA (Livelli Essenziali di Assistenza, ovvero le prestazioni e i servizi che il Servizio Sanitario Nazionale è tenuto a garantire a tutti i cittadini).

 

Il Decreto Ministeriale n.553 del 28 dicembre 1992 norma l’erogazione dei presidi approvando il Nomenclatore Nazionale Protesico predisposto da una Commissione Tecnica Ministeriale e sottoposto al parere del Consiglio Superiore di Sanità. Gli aventi diritto sono gli invalidi civili i quali, dopo prescrizione dello specialista, autorizzata dalla ASL, devono poter disporre dei presidi entro cinque giorni lavorativi.
Il Decreto Ministeriale n.332 del 1999 modifica alcuni punti del precedente DM: 


- la fornitura si deve intendere autorizzata dalla ASL entro 5 giorni dal ricevimento della prescrizione, salvo comunicazione da parte della ASL stessa; 


- i neo-stomizzati hanno diritto, per i primi sei mesi dopo l’intervento, ad una fornitura aumentata del 50% (S.O.G.U. 227/99); 


- gli stomizzati hanno diritto alla pasta protettiva per la pelle peristomale e al film pellicola per le zone peristomali (S.O.G.U. 227/99) 


- le quantità massime prescrivibili possono essere aumentate dalle Regioni, ma non diminuite. 


Per ottenere i presidi è necessario quindi che lo specialista, oltre alla prescrizione, compili un piano riabilitativo dettagliato indicando tipo di presidio, quantità e durata della fornitura. Dal 2001 non è più, quindi necessaria, l’istanza di richiesta dell’invalidità. Resta, dunque, da discutere il diritto dello stomizzato alla libera scelta del presidio tra quelli ritenuti idonei dagli specialisti (medico e stomaterapista).

Invalidità

La legge n.104 del 1992 (legge quadro sull’invalidità) stabilisce i diritti dei portatori di handicap sia per quanto concerne l’educazione, l’istruzione e la formazione professionale sia per quanto riguarda l’integrazione lavorativa ed il collocamento obbligatorio. Tale legge sancisce che i lavoratori portatori di handicap “hanno diritto ad una o due ore di permesso giornaliero o a sei mezze giornate o a tre giorni mensili di permesso, retribuiti dall’INPS” (art.33). I portatori di handicap, con almeno il 46% d’invalidità, hanno diritto all’iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio (Legge 68 del 1999) Inoltre hanno diritto, a seconda del grado di invalidità, all’assegno mensile (74%) o alla pensione (100%). Il grado di invalidità è definito dalla tabella allegata alla legge stessa e varia in rapporto alla gravità della malattia e della menomazione subita.

Estratto delle tabelle d’invalidità

N.

Codice

Patologia

Min

Max

Fisso

3

8201

Ano preternaturale iliaco sinistro

   

41

3

6418

Colite ulcerosa (classe III)

41

50

 

3

6419

Colite ulcerosa (classe IV)

61

70

 

3

6420

Diverticolosi del colon (classe II)

21

30

 

3

6421

Diverticolosi del colon (classe III)

40

50

 

3

6458

Morbo di Crohn (classe I)

   

15

3

6459

Morbo di Crohn (classe II)

21

30

 

3

6460

Morbo di Crohn (classe III)

41

50

 

3

6461

Morbo di Crohn (classe IV)

61

70

 

4

6202

Cistectomia con derivazione nel sigma

41

50

 

4

8208

Cistectomia con derivazione esterna o con neovescica e scarso controllo sfinterico

61

60

 

4

6205

Ritenzione urinaria cronica con catetere a permanenza

   

46

4

6206

Ritenzione urinaria cronica con cateterismo saltuario

   

25

4

6207

Ritenzione urinaria cronica con cateterismo plurisettimanale

   

35

22

9322

Neoplasie a prognosi favorevole con modesta compromissione funzionale

   

11

22

9323

Neoplasie a prognosi favorevole con grave compromissione funzionale

   

70

22

9325

Neoplasie a prognosi infausta o probabilmente sfavorevole nonostante asportazione chirurgica

   

100

Esistono, infine, altri diritti specifici sanciti, quali l’esonero al Servizio di Leva (legge 269/91 art.10) ed all’esenzione dell’uso delle cinture di sicurezza in auto (DMS 21/10/1989 e art.172 del Nuovo Codice della Strada). Importante è la tutela delle persone handicappate detenute nei locali di sicurezza, nei luoghi di custodia preventiva e di espiazione della pena, sancita dalla legge 104/92 all’art.37. 

La legge 326 del 2003 sopprime il ricorso amministrativo per coloro che intendono opporsi alle decisioni della Commissione Medica per l’accertamento dell’invalidità Civile. Attualmente occorre ricorrere al Giudice di Pace.

Nella tabella sottostante sono riportate in dettaglio le informazioni su:

  • grado di invalidità civile riconosciuto
  • benefici connessi.

In rosso le prestazioni di carattere economico

Grado  riconosciuto

Benefici

Fino  al  33%

Nessuno

Dal  34%

  • Ausili e protesi  previsti dal nomenclatore nazionale.
  • La  concessione  di  ausili  e  protesi  è  correlata alla diagnosi indicata nel verbale di riconoscimento di invalidità civile.

Dal  46%

Legge 12  marzo  1999  n°  68  art.  1  comma  1  “a”

  • Iscrizione agli elenchi provinciali del lavoro e della    massima occupazione per il collocamento obbligatorio; l’iscrizione può essere richiesta dai lavoratori non occupati(o part-time) allegando    verbale di riconoscimento.

Dal  51%

Decreto  Legislativo  18  luglio  2011  n°  119  art.  7

Solo  per i lavoratori dipendenti

  • Congedo per cure: può essere concesso ogni anno un congedo straordinario retribuito, per cure, non superiore a trenta giorni, su richiesta del medico curante dell’invalido e previa autorizzazione del medico competente ASL.
  • I permessi possono essere richiesti anche a giorni singoli o multipli.
  • Applicabile anche ai dipendenti pubblici
  • I giorni fruiti non incidono sul periodo di comporto(conservazione del posto).

Dal  60%

Legge 12  marzo  1999    68 art. 4 comma 3  bis

  • Iscrizione al fine dell’assunzione obbligatoria per lavoratori collocati per vie ordinarie e già invalidi e non collocati obbligatoriamente; opportunità per gli invalidi collocati per via ordinaria che possono essere considerati tra i collocati obbligatoriamente.
  • Il datore di lavoro ha il vantaggio di adempiere    all’obbligo delle assunzioni obbligatorie utilizzando un lavoratore già in forza.

Dal  67%

Decreto  ministero  del  lavoro  e  delle politiche  sociali

del  11 gennaio 2016

Benefici  non  economici

  • fornitura gratuita di protesi, presidi, ausili, come previsto dal DM 27/08/99  n.322 in connessione alle infermità invalidanti.
  • tessera  di  esenzione  dal  pagamento  del ticket per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, di diagnostica strumentale e di laboratorio.
  • eventuali agevolazioni per tessere tranviarie.
  • Agevolazioni per graduatorie case popolari.
  • Agevolazioni canone telefonico in base ai redditi posseduti(ISEE).
  • Esenzione obbligo reperibilità alle visite fiscali.

Dal  74%

Legge  n° 232/2016  art.  1 commi da  166  a  186

Legge    232/2016 art. 1  commi da 199 a 205

  • Assegno mensile per 13 mensilità pari a 282,55€ (per l’anno 2018) in presenza di redditi personali inferiori a 4.853,29 € purché inoccupati, occupati saltuariamente, o presso cooperative sociali.
  • Al compimento del 66° anno di età+7 mesi (per  il  2018) l’assegno si trasforma automaticamente in assegno sociale.
  • Fruizione A.Pe social con 30 anni di CTB
  • Possibilità di accesso alla pensione anticipata con 41 anni di CTB se lavoratori precoci(52 contributi sett. prima del compimento del 19° anno di età.

Dal  75%

Legge 23 dicembre 2000 n° 388 art. 80 comma 3

Solo per i lavoratori dipendenti

  • Riconoscimento di un’anzianità figurativa pari a due mesi per ogni anno di lavoro svolto dopo il riconoscimento di questo grado di invalidità nella misura massima di 60 mesi  (il massimo accreditabile lo si raggiunge    lavorando 30 anni nella condizione di invalido al 75%).

 100%

  • Pensione di inabilità per 13 mensilità pari a 282,55€(per l’anno 2018) in presenza di redditi personali inferiori a 16.664,36€.
  • Al compimento del 66° anno di età +7 mesi (per  il  2018) la pensione si trasforma automaticamente in assegno sociale.

100% con riconoscimento di:

  • impossibilità a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore.

oppure

  • impossibilità a compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita propri dell’età.

A condizione di non essere ricoverato in istituto con pagamento della retta a totale carico dello Stato(o di Ente pubblico).

  • Indennità di accompagnamento per dodici mensilità pari a 516,35 € mensili (per l’anno  2018) senza alcun limite di reddito nè personale nè coniugale.

Fonte: Paolo Zani per Previdenza Flash – Aggiornato al gennaio 2018

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