Statuto

Statuto FAIS OdV - Federazione delle Associazioni Incontinenti e Stomizzate

Revisione del 28.10.2020

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

1.1 - E' costituita, conformemente alla Carta Costituzionale e al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e ss.mm.ii. l’Organizzazione di Volontariato denominata "Federazione delle Associazioni Incontinenti e Stomizzate OdV", siglabile "F.A.I.S. OdV".

1.2 - La denominazione della F.A.I.S. - ODV sarà automaticamente integrata dall’acronimo ETS (Ente del Terzo settore) solo successivamente e per effetto dell’iscrizione della F.A.I.S. ODV al RUNTS. La F.A.I.S. - ODV rappresenta le Organizzazioni di Volontariato che operano sul territorio nazionale e che ad essa aderiscono.

1.3 - La F.A.I.S. - ODV ha sede legale nel Comune di MILANO. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all’interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.

1.4 - La durata della F.A.I.S. - ODV non è predeterminata ed essa può essere sciolta con delibera dell’Assemblea Straordinaria con la maggioranza prevista all’art. 12 del presente STATUTO.

Art. 2 - Scopi e finalità

2.1 - La F.A.I.S. - ODV è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale si prefigge lo scopo di:

a) rappresentare a livello nazionale le istanze di tutte le associazioni presso gli Enti competenti.

b) tutelare i diritti di tutte le persone incontinenti e stomizzate;

c) favorire, la nascita di Associazioni Regionali e/o Associazioni con o senza specifici riferimenti territoriali quale strumenti in grado di dialogare, in modo opportuno e con peso appropriato, con le varie istituzioni (regionali, provinciali e comunali) al fine di garantire alle persone stomizzate ed alle persone incontinenti un’assistenza adeguata ed omogenea su tutto il territorio nazionale;

d) promuovere campagne sociali a sostegno dei diritti dei portatori di stomia e delle persone incontinenti;

e) sostenere e promuove progetti di assistenza a livello regionale e nazionale;

f) collaborare con le Società Scientifiche, Istituzioni, Associazioni ed Enti per creare una rete a supporto di azioni concrete a favore delle persone incontinenti e stomizzate.

Art. 3 - Attività

3.1 - Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, la F.A.I.S. - ODV si propone, ai sensi dell’art. 5 del D.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

a) (lettera a) - interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) (lettera d) - educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

c) (lettera i) - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

d) (lettera w) - promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all’art. 5, comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3.2 - Nello specifico, F.A.I.S. – ODV intende:

a) riunire in forma libera e federativa le associazioni costituite da persone che siano stomizzate e/o affette da incontinenza, insieme a quanti intendono collaborare alla loro assistenza e al loro reinserimento nella società e nel lavoro (medici, infermieri, volontari e benefattori);

b) portare aiuto materiale e morale alle associazioni aderenti, ai loro organi direttivi e soci nello svolgimento dei loro compiti istituzionali;

c) favorire il miglioramento della qualità di vita delle persone incontinenti e stomizzate e familiari / caregivers;

d) svolgere attività di informazione e prevenzione presso le istituzioni e le associazioni aderenti, sui problemi attinenti patologie richiedenti il confezionamento di una stomia cutanea, nei confronti dei medici, del personale infermieristico e dei pazienti affinché possa essere conseguito il pieno successo terapeutico insieme a quello funzionalerieducativo;

e) sviluppare in seno all’opinione pubblica ed alle autorità competenti una corrente di pensiero favorevole ai problemi assistenziali e rieducativi concernenti le persone stomizzate ed incontinenti anche attraverso campagne di sensibilizzazione video, fotografiche ed ogni altro strumento utile.

f) coordinare su tutto il territorio nazionale le opportune attività informative e promozionali delle associazioni, al fine di conseguire tra le stesse unità di intenti e un’efficace integrazione delle loro attività;

g) promuovere, sviluppare e coordinare ogni iniziativa volta a potenziare l’attività delle associazioni soprattutto nel campo della ricerca, della formazione ed aggiornamento professionale;

h) promuovere e/o espletare corsi di formazione ed aggiornamento ai volontari; i) organizzare convegni, giornate studio, giornate celebrative, mostre e quanto ritenuto utile dalla F.A.I.S - ODV;

j) realizzare apposite modalità d’informazione e di comunicazioni inerenti le finalità associative;

3.3 - Le attività di cui al punto precedente sono svolte dalla F.A.I.S - ODV, prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri soci in modo personale, spontaneo e gratuito.

3.4 - La F.A.I.S. - ODV, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall’art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo ed approvata dall’ Assemblea dei Soci.

3.5 - Nel caso la F.A.I.S. - ODV eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell’art. 13 comma 6 D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.

3.6 - L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate a fronte di spese effettivamente sostenute e per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea.

3.7 - Ogni forma di rapporto economico con la F.A.I.S. - ODV derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.

3.8 - La F.A.I.S. - ODV ha l’obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell’art. 18 D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.

3.9 - La F.A.I.S. - ODV può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di cui ai commi precedenti e al perseguimento delle finalità della F.A.I.S. - ODV In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

3.10 - Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

Art. 4 - Patrimonio e risorse economiche

4.1 - Il patrimonio della F.A.I.S. - ODV durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:

a) dal fondo di dotazione iniziale, costituito dai versamenti effettuati dai membri fondatori;

b) dai contributi dagli associati al fine di incrementare il fondo di dotazione nonché da qualsiasi contributo o liberalità da chiunque ricevuto per la medesima finalità;

c) beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà della F.A.I.S. - ODV;

d) eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti alla F.A.I.S. - ODV;

e) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.

4.2 - La F.A.I.S. - ODV trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

a) quote associative e contributi degli aderenti,

b) contributi di privati,

c) contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche,

d) contributi di organismi internazionali,

e) donazioni e lasciti testamentari accettati in base alle norme vigenti e con beneficio di inventario,

f) rimborsi derivanti da convenzioni,

g) rendite patrimoniali,

h) attività di raccolta fondi (ai sensi dell’art. 7 117/2017 e ss.mm.ii.),

i) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 1 art. 84 del D.Lgs 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;

j) ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità della F.A.I.S. - ODV e riconducibile alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii..,

k) attività “diverse” di cui all’art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. secondarie e strumentali

Art. 5 - Esercizio sociale e Bilancio

5.1 - L’esercizio sociale della F.A.I.S. - ODV ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi degli art. 13 e 14 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. e lo sottopone per l’approvazione all’Assemblea dei soci entro il mese di Aprile. Il bilancio consuntivo accompagnato da una relazione illustrativa che deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte, è depositato presso la sede della F.A.I.S. - ODV ed inviato alle Associazioni aderenti, nei venti giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i membri delle Associazioni aderenti che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

5.2 - E’ fatto obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

5.3 - E’ fatto divieto di distribuire anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate della F.A.I.S. - ODV a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

5.4 - Al superamento delle soglie di legge di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 117/2017 ss.mm.ii , si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte del Consiglio Direttivo e l’approvazione da parte dell’Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

5.5 - Il Consiglio Direttivo ha la responsabilità della gestione delle scritture contabili della F.A.I.S. - ODV nel pieno rispetto di quanto prescritto dall’art. 13 e dall’art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 6 - Soci

6.1 - Ai sensi dell’art. 32 D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte della F.A.I.S. - ODV tutte le ODV (in numero non inferiore a

tre) che condividono gli scopi e le finalità dell’organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.

Sono ammessi come associati altri Enti e Associazioni del terzo Settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato (art. 32 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.).

6.2 - L'adesione alla F.A.I.S.- ODV è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 7.

6.3 - Possono aderire le associazioni che operino a livello regionale, le federazioni regionali di associazioni provinciali, regolarmente costituite e le associazioni locali e/o provinciali, laddove non siano costituite le associazioni regionali, quest’ultime con l’obbligo di istituire presso la propria Associazione una sede operativa della F.A.I.S.- ODV In assenza di associazioni come sopra descritte può essere riconosciuta un’Associazione non collegabile a specifici territori. Alle suddette associazioni aderiscono persone stomizzate e/o affette da incontinenza e che, dopo avere seguito un percorso di riabilitazione e reinserimento nella società e nel lavoro, intendano prestare il proprio aiuto ad altre persone che si trovino nelle medesime difficoltà. Possono inoltre essere membri delle associazioni aderenti tutti coloro, persone o enti, che intendano collaborare all’assistenza e al reinserimento nella società e nel lavoro degli stomizzati e degli incontinenti.

6.4 - Ogni Associazione regionale aderente indica per mezzo di delibera conforme al proprio statuto due delegati, di cui almeno uno stomizzato, che rappresentino l’Associazione all’interno della F.A.I.S. - ODV , mentre le restanti associazioni di cui al punto 6.3 , indicano, per mezzo di delibera conforme al proprio statuto, un solo delegato qualunque sia il numero delle medesime nella regione, ugualmente dicasi per l’Associazione che non ha specifici riferimenti territoriali, pertanto le stesse dovranno prevedere nello statuto che il delegato deve essere indicato nel corso dell’assemblea unitaria regionale da tenersi concordemente con le altre associazioni presenti sul territorio, ugualmente dicasi per l’Associazione che non ha specifici riferimenti territoriali.

6.5 - Un’Associazione aderente può sostituire i propri delegati nel corso del triennio.

6.6 - Tutti gli aderenti godono degli stessi diritti e sono assoggettati ai medesimi doveri.

6.7 - Si esclude espressamente ogni forma di partecipazione temporanea alla vita sociale della F.A.I.S. - ODV

Art. 7 - Criteri di ammissione ed esclusione

7.1 - L’Associazione che intende aderire alla F.A.I.S. - ODV deve rivolgere domanda al Consiglio Direttivo della stessa recante l’espressa dichiarazione di condividerne le finalità e di impegnarsi a osservarne lo statuto e gli eventuali regolamenti.

7.2 - Nella domanda le associazioni che intendono aderire devono indicare: la denominazione, la sede legale, la data di costituzione e gli estremi dell’atto di registrazione, nonché allegare copia conforme dello statuto associativo, del codice fiscale e del rappresentante legale protempore.

7.3 - Il Consiglio direttivo deve esaminare ciascuna domanda di ammissione entro sessanta giorni dal ricevimento e, se accettata, darne comunicazione all’Associazione interessata. In caso di rigetto il Consiglio Direttivo deve comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all’Associazione.

7.4 - La deliberazione di ammissione diventerà operante e sarà l’Associazione annotata nel libro dei Soci soltanto dopo che la stessa avrà provveduto all’integrale versamento della quota annuale sottoscritta.

7.5 - Trascorso un mese dalla data di comunicazione dell’ammissione, senza che sia stato effettuato il versamento della quota sottoscritta, la deliberazione diventa inefficace.

7.6 - La qualifica di socio si perde per estinzione o scioglimento, recesso ed esclusione.

7.7 - La qualità di Socio si perde:

a) per recesso: gli aderenti possono in qualsiasi momento comunicare mediante raccomandata A/R la propria volontà di recedere dal novero dei partecipanti alla F.A.I.S. - ODV stessa; tale recesso ha effetto immediato ed il Segretario Nazionale procederà agli adempimenti relativi.

b) per esclusione:

b.1) In caso di inadempimento degli obblighi assunti a favore della F.A.I.S. - ODV, quali il mancato pagamento della quota associativa, l’inosservanza delle disposizioni contenute nello statuto, negli eventuali regolamenti interni o nelle delibere adottate dagli organi sociali, o in presenza di gravi motivi, ogni Associazione aderente può essere esclusa con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo nel rispetto del principio del contraddittorio.

b.2) L’esclusione ha effetto dal momento in cui viene comunicata mediante raccomandata A/R. Il provvedimento deve contenere le motivazioni per le quali

l’esclusione è stata deliberata.

b.3) Nel caso in cui l’associato escluso non condivida le ragioni della delibera, può proporre ricorso all’Assemblea entro trenta giorni; in tal caso l’efficacia della

deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia della stessa Assemblea.

Art. 8 - Diritti e Doveri dei soci

8.1 - Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita della F.A.I.S.- ODV è pertanto espressamente esclusa ogni limitazione alla partecipazione alla vita associativa ed alla sua attività. In modo particolare i soci tramite i loro rappresentanti hanno diritto:

a) di partecipare a tutte le attività promosse dalla F.A.I.S.- ODV, ricevendone informazioni

e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente

Statuto e dagli eventuali regolamenti della F.A.I.S.- ODV ;

b) di partecipare all’Assemblea per mezzo dei propri delegati (se l’Associazione aderente è

in regola con il pagamento della quota associativa annuale);

c) di votare direttamente o per delega nell’Assemblea;

d) di svolgere il lavoro preventivamente concordato;

e) di partecipare alle attività promosse dalla F.A.I.S. - ODV ;

f) di usufruire di tutti i servizi della F.A.I.S. - ODV ;

g) di conoscere i programmi con i quali la F.A.I.S. - ODV intende attuare gli scopi sociali;

h) di recedere dalla F.A.I.S. - ODV in qualsiasi momento;

i) di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del Consiglio Direttivo.

8.2 - I soci tramite i loro rappresentanti, sono obbligati:

a) a rispettare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;

b) a pagare le quote associative nell’ammontare fissato dal Consiglio Direttivo entro l’anno di competenza;

c) a mantenere un comportamento conforme alle finalità della F.A.I.S. - ODV

d) a contribuire al raggiungimento degli scopi della F.A.I.S. - ODV e a prestare, nei modi e nei tempi concordati, la propria opera secondo i fini della stessa.

8.3 - Le concrete modalità di attuazione di detto impegno potranno essere disciplinate da apposito Regolamento approvato dall’Assemblea dei Soci.

Art. 9 - Organi della F.A.I.S. - ODV

9.1 - Sono organi della F.A.I.S - ODV:

a) l’Assemblea dei soci,

b) il Consiglio direttivo,

c) il Presidente,

d) l’organo di controllo, nei casi previsti dalla legge.

Art. 10 - Assemblea dei Soci

10.1 - L’Assemblea dei soci è l'organo sovrano e deliberante della F.A.I.S. - ODV, regola l’attività della stessa ed è composta da tutti i soci. Ogni Associazione aderente è rappresentata come indicato al punto 6.4.

10.2 - L’Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l’universalità delle associazioni aderenti e le sue deliberazioni prese in conformità al presente statuto, vincolano tutte le associazioni aderenti, ancorché non intervenute o dissenzienti.

10.3 - Hanno diritto ad intervenire in Assemblea esercitando il diritto di voto i rappresentanti di tutte le Associazioni iscritti da almeno 3 mesi nel libro dei soci

in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.

10.4 - Ciascuna Associazione iscritta nel Libro Soci è rappresenta secondo quanto indicato al punto 6.4 con diritto di voto. È ammessa per ogni rappresentante una sola delega scritta sia essa in rappresentanza della propria Associazione, ovvero in rappresentanza di un’altra Associazione aderente.

10.5 - Le associazioni aderenti possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l’identità del rappresentante dell’Associazione aderente che partecipa e vota.

10.6 - L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente o, in mancanza, dal Vice Presidente o, in mancanza di quest’ultimo, dal consigliere più anziano. In caso di necessità l’Assemblea può eleggere un segretario.

10.7 - L’Assemblea può riunirsi anche in luogo diverso dalla sede legale purché in Italia. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre, deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 3 (tre) Associazioni aventi diritto di voto.

10.8 - La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con 20 giorni di anticipo e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo la data e l’orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.

10.9 - In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

10.10 - Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riportate in un verbale redatto dal Segretario o da un componente dell’Assemblea appositamente eletto che lo sottoscrive insieme al Presidente.

10.11 - Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento e di voto nell’Assemblea.

10.12 - L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per i seguenti scopi: la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento, la fusione, la scissione, la trasformazione della F.A.I.S. - ODV E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 11 - Assemblea ordinaria dei Soci

11.1 - L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente tramite i propri rappresentanti, la maggioranza delle Associazioni aderenti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero delle Associazioni aderenti intervenute o rappresentate. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.

11.2 - Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza delle Associazioni aderenti presenti o rappresentate.

11.3 - L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

11.4 - L’Assemblea ordinaria:

a) elegge tra i Soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero;

b) elegge quando previsto dalla legge i membri dell’organo di controllo e/o nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, stabilendone l’eventuale compenso nel caso che i revisori siano esterni alla F.A.I.S. - ODV;

c) approva il bilancio e la relazione di attività ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii ;

d) determina i rimborsi previsti per i volontari. Tali spese devono essere opportunatamente documentate, nelle modalità previste dall’art. 3 comma 6 e 7 dello

statuto;

e) discute ed approva i programmi di attività;

f) delinea gli indirizzi generali dell’attività della F.A.I.S. - ODV ;

g) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

h) approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;

i) ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o

deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;

j) approva l’eventuale regolamento e le sue variazioni;

k) delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;

l) delibera sull’esclusione dei soci;

m) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed

attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;

n) delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;

o) delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli

obiettivi definiti dalla F.A.I.S. - ODV stessa;

p) delibera sull’esercizio e sull’individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell’art. 3 punto 4 del presente Statuto; approva l’eventuale Regolamento che disciplina lo svolgimento dell’attività della F.A.I.S. - ODV ;

q) delibera lo scioglimento e la liquidazione della F.A.I.S. - ODV e la devoluzione del suo patrimonio;

r) ha facoltà di eleggere un Presidente Onorario;

s) delibera quant’altro a essa demandato per legge o per statuto.

11.5 - Per ogni assemblea deve essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario o da chi lo redige. Le deliberazioni assembleari devono essere rese note ai soci ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell’Assemblea tenuto a cura L’Assemblea è convocata dal Presidente, oltre che per l’approvazione del bilancio, ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta scritta motivata da almeno 3 delegati o da almeno 1/3 dei componenti del Consiglio Direttivo del Consiglio direttivo.

Art. 12 - Assemblea straordinaria dei Soci

12.1 - La convocazione dell’Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall’art. 10.

12.2 - Per deliberare lo scioglimento della F.A.I.S. - ODV e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci in proprio o per delega sia in prima che in seconda convocazione.

12.3 - L’Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto, la fusione, la scissione, la trasformazione della F.A.I.S. - ODV con la presenza di almeno il 65% dei delegati, presenti in proprio o per delega conferita, può modificare il presente statuto con deliberazione da adottarsi con il voto favorevole del 60% dei delegati intervenuti.

Art. 13 - Consiglio Direttivo

13.1 - Il Consiglio Direttivo è l’organo di governo e di amministrazione della F.A.I.S. - ODV Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore, o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.

13.2 - Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) fino ad un massimo di 11 (undici) consiglieri membri (in ogni caso dispari), compresi il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario.

13.3 - Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

13.4 - I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili fino a un massimo di 3 (tre) mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Consiglio Direttivo: in questo caso l’Assemblea può rieleggere i componenti uscenti. Si applica l’articolo 2382 del codice civile (cause di ineleggibilità o di decadenza).

I membri del Consiglio Direttivo che risultano assenti a tre riunioni consecutive, anche se giustificati, decadono dall’incarico. E’ istituita la figura del Past President, questi partecipa alle riunioni del CD senza diritto di voto, l’incarico è conferito al Presidente uscente e cessa al subentrare del successivo Past President.

13.5 - L’Assemblea che procede alla elezione determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all’eleggendo Consiglio Direttivo.

13.6 - I consiglieri sono rieleggibili e in caso di dimissioni, decadenza o decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione nominando il primo dei non eletti. In caso di parità tra i consiglieri non eletti, il Consiglio Direttivo eleggerà tra i candidati giunti a pari merito i consiglieri da sostituire, preferibilmente appartenenti a regioni non rappresentate nel Consiglio Direttivo. I consiglieri entrati successivamente nel Consiglio Direttivo giungono a scadenza insieme agli altri consiglieri in carica. Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri l’intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato. Il Presidente, il Vicepresidente o il consigliere più anziano, provvede a convocare l’Assemblea. La durata del mandato dei consiglieri della F.A.I.S. - ODV è indipendente dalla durata dei Consigli Direttivi delle associazioni aderenti. È comunque possibile cumulare nella stessa persona la carica di consigliere della F.A.I.S. - ODV e di consigliere dell’Associazione aderente.

13.7 - Il Consiglio Direttivo dopo le elezioni è convocato dal consigliere più anziano di età.

13.8 - Il Consiglio elegge nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario Nazionale.

13.9 - Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario, o che ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri e, comunque, almeno due volte all’anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo, al bilancio preventivo e all’ammontare della quota sociale. Le riunioni del Consiglio Direttivo potranno essere tenute anche in audio/video conferenza o tramite altre applicazioni software. Esso è convocato con avviso scritto contenente l’ordine del giorno, spedito a cura del Presidente a tutti i consiglieri ed eventualmente ai membri del Collegio dei revisori dei conti, almeno quindici giorni prima della data di convocazione mediante raccomandata A/R, o fax o Email con conferma di ricezione. Nei casi d’urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato con telegramma, o fax o E-mail con conferma di ricezione, da spedirsi quarantotto ore prima dell’ora fissata per la riunione, ma in questi casi il destinatario è tenuto a confermare l’avvenuta ricezione della convocazione entro il giorno successivo.

13.10 - Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente.

13.11 - Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

13.12 - Il Segretario redige su apposito libro il verbale delle riunioni del Consiglio. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Nazionale. Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della F.A.I.S. - ODV, salvo le competenze specificamente attribuite ad altro organo.

13.13 - Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto della F.A.I.S. - ODV come regolamentato all’art. 3.6.

13.14  - Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l’Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell’Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della F.A.I.S. - ODV, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all’Assemblea.

13.15 - In particolare esso svolge le seguenti attività:

a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all’Assemblea;

b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;

c) eleggere, nell’ambito dei suoi componenti, il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario Nazionale;

d) nominare il Tesoriere;

e) assumere e licenziare dipendenti;

f) conferire incarichi a professionisti o collaboratori;

g) determinare il programma di attività della F.A.I.S. - ODV , seguendo le indicazioni programmatiche, le raccomandazioni e le segnalazioni dell’Assemblea;

h) stabilire l’ammontare della quota associativa annuale e le modalità di riscossione;

i) redigere e presentare all’Assemblea il bilancio e la relazione di attività ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii;

j) esaminare il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo predisposti dal Presidente e dal Tesoriere, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea, tenendoli a disposizione di tutti i membri delle associazioni aderenti, unitamente alla documentazione giustificativa, per almeno quindici giorni prima della data di convocazione;

k) decidere sulle domande di ammissione degli associati;

l) nominare comitati, commissioni tecniche, gruppi di studio e coordinatori di area;

m) stabilire e delegare i poteri di firma;

n) emanare le direttive relative all’ordinaria amministrazione;

o) deliberare tutti gli atti di straordinaria amministrazione e i relativi pagamenti;

p) deliberare la costituzione in giudizio, attivo e passivo, della F.A.I.S. - ODV ;

q) predisporre eventuali Regolamenti per il funzionamento della F.A.I.S. - ODV, la cui osservanza è obbligatoria per tutte le associazioni aderenti dopo l’approvazione dell’Assemblea;

r) proporre l’esercizio e l’individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell’art. 3 comma 4 del presente Statuto;

s) approvare l’ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività della F.A.I.S. ODV;

13.16 - I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

13.17 - L’obbligatorietà dell’iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui all’ art. 13.1 avrà efficacia a partire dall’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 14 - Presidente

14.1 - Il Presidente della F.A.I.S. - ODV, che è anche Presidente dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, è eletto da quest’ultimo nel suo seno a maggioranza di voti. Egli rappresenta legalmente la F.A.I.S. - ODV nei confronti di terzi e in giudizio.

14.2 - Al Presidente della F.A.I.S. - ODV compete, sulla base delle direttive emanate dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l’attività compiuta, l’ordinaria amministrazione della F.A.I.S. - ODV ; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto della F.A.I.S. - ODV ; in casi eccezionali di necessità ed urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per sottoporre a ratifica il suo operato.

14.3 -  Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, cura l’esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo della F.A.I.S. ODV, verifica l’osservanza dello statuto e degli eventuali Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

14.4 - Il Presidente, con l’assistenza del Tesoriere, cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo, da sottoporre all’esame del Consiglio Direttivo e all’approvazione dell’Assemblea, corredandoli di idonee relazioni.

14.5 - In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

Art. 15 - Vicepresidente

15.1 - Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta quest’ultimo sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell’impedimento del Presidente.

Art. 16 - Tesoriere

16.1. - Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo. Egli tiene i libri contabili della F.A.I.S. - ODV e archivia i documenti giustificativi. Ha facoltà di riscuotere somme e valori, eseguire i pagamenti deliberati, rilasciare quietanze, provvedere ad operazioni bancarie attive e passive. I movimenti di tesoreria sono svolti attraverso un conto corrente bancario e/o postale intestato alla F.A.I.S. - ODV; sono autorizzati movimenti per cassa entro il limite fissato dal Consiglio Direttivo.

16.2. - Il Tesoriere tiene l’amministrazione generale, insieme con il Presidente predispone i bilanci consuntivo e preventivo da sottoporre al Consiglio Direttivo per l’esame e successivamente all’Assemblea per l’approvazione.

16.3. - Il Tesoriere verifica e liquida i rimborsi previsti per i volontari preventivamente autorizzati dal Presidente. Tali spese devono essere opportunatamente documentate, nelle modalità previste dall’art. 3 comma 6 dello statuto.

Art. 17 - Segretario Nazionale

17.1. - Il Segretario Nazionale è eletto del Consiglio Direttivo nel proprio seno. Spetta al Segretario la tenuta e l’aggiornamento del libro degli associati, con l’indicazione del numero degli iscritti a ciascuna Associazione aderente e della tenuta ed aggiornamento del Registro dei Volontari.

17.2. - Il Segretario Nazionale provvede alla redazione del verbale delle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.

17.3. - Il Segretario Nazionale coordina l’attività della F.A.I.S. - ODV in accordo con il Presidente.

Art. 18 - Organi di controllo

18.1 - L’Assemblea nomina l’Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.

18.2. - I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

18.3. -  L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

18.4. - L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. Le riunioni dell’Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

18.5. - I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

18.6. - Al superamento dei limiti di cui all’art. 31 del D.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii, la revisione legale dei conti è attribuita all’organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro, salvo il caso in cui l’Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell’apposito registro.

Art. 19 - Presidente onorario

19.1 - Il Presidente Onorario può essere nominato dall’Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore della F.A.I.S. – ODV

19.2 - Il Presidente Onorario può partecipare ai lavori assembleari e del Consiglio Direttivo con possibilità di parola e senza diritto al voto

Art. 20 - Comitati Tecnici

20.1 Nell’ambito delle attività approvate dell’Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire Comitati Tecnici cui partecipano membri delle associazioni aderenti o esperti non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che la F.A.I.S. - ODV intende promuovere. Il Consiglio stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.

Art. 21 - Libri Sociali

21.1 - E’ obbligatoria la tenuta dei seguenti libri sociali:

a) il libro dei soci;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

d) il registro dei volontari

Art. 22 - Scioglimento

22.1 - L’Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento della F.A.I.S. - ODV con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto sia in prima che in seconda convocazione.

22.2 - In caso di scioglimento, l’Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell’art. 9 del D.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.

22.3 - In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione della F.A.I.S. - ODV, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all’art. 45, comma 1 del D. Lgs n. 117/2017 e ss.mm.ii), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

22.4 - Il suddetto parere è reso entra trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l’Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

22.5 - L’obbligatorietà del parere vincolante di cui all’art. 22.2 avrà efficacia dall’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 23 - Norme finali

23.1 Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del D.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

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